Pillola fattura elettronica n.1: fattura differita
In caso di emissione di una fattura differita, l’art. 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 prevede che, in caso di cessione di beni, il dettaglio delle operazioni potrà avvenire con l’indicazione del numero e data del DDT (documento di trasporto).
Con l’obbligo della fatturazione elettronica, il DDT continuerà a rimanere cartaceo, ma dovranno essere indicati gli estremi (data e numero) nella fattura elettronica.
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